

REGOLAMENTO DI PESCA
Articolo 1: Acque in concessione
I tratti fluviali in concessione al Consorzio Ambienti Fluviali Verona A.S.D. sono così rappresentati:
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ZONA A1: Fiume Adige dalla diga del Pestrino (Sorio I) al ponte dell’Autostrada A4 Milano-Venezia;
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ZONA A2: Fiume Adige dal ponte dell’Autostrada A4 alla diga di San Giovanni Lupatoto (Sorio II);
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ZONA GR1: Fossa Gardesana, tratto in Zona A, dalla sorgente all’inizio della Zona B;
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ZONA GR2: Fossa Gardesana, tratto in Zona B, dalla fine del tratto GR1 fino alla confluenza nel canale S.A.V.A.;
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ZONA FM1: Fonte delle Monache, dalla sorgente fino alla confluenza nel fiume Adige;
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ZOMA FM2: Fossa Morandina, Dall’intersezione con la strada del Porto di San Pancrazio (Verona) fino alla confluenza nel fiume Adige;
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ZONA TA: Fiume Tartaro, dalle sorgenti fino all’Autostrada Brennero-Modena (A22) in Comune di Povegliano Veronese e da 500 m a monte della confluenza del fosso Tartarello, in corrispondenza del ponte sulla linea ferroviaria nel comune di Vigasio, a valle per circa 1,3 km fino al termine di tre cascate;
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ZONA TR: Fosso Tartarello (fossa Graicella) dal ponte (Molino Gazzani) in via Zambonina, fino alla conflenza nel fiume Tartaro, inclusi tre piccoli bacini d’acqua adiacenti al corso d’acqua, per un tratto di 2,8 km circa;
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ZONA TI: Fiume Tione: dal ponte della strada comunale Grezzano-Povegliano (Corte Molini) in loc. Grezzano-Mozzecane, a valle fino al ponte in via Arena in loc. Bagnolo - Nogarole Rocca, per un tratto d circa 6 km;
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ZONA C: Fossa Leona: dalle sorgenti a valle fino all'Autostrada Brennero-Modena A22 nel comune di Povegliano Veronese, per un tratto di circa 2,9 km; Tributari fossa Cà di Novaglie dalle sorgenti alla confluenza nella fossa Cà di Novaglie Nuova nel Comune di Castel d’Azzano per circa 1.6 km, Fossa Giona, dalle sorgenti fino all’intersezione con l’Autostrada Brennero-Modena A22 nel Comune di Povegliano Veronese per 2.7 km e il Fosso Nuovo (Fontanon) dalla sorgente alla strada in località Palù a Mozzecane per 2.2 km;
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ZONA B: Fossa Baldona, dall’intersezione con il Canale Raccoglitore Principale fino all’intersezione con via Zambonina nel Comune di Castel d’Azzano per circa 6 km.
Articolo 2: Autorizzazione di pesca
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L’esercizio della pesca nei tratti fluviali di cui all'articolo 1 è consentito ai pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo B, oltre che dell'apposito tesserino rilasciato dall’Associazione “Consorzio Ambienti Fluviali Verona” sul quale annotare preventivamente la giornata e la zona di pesca prescelta.
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L’autorizzazione ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
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I minori di anni 14 possono pescare all’interno della zona di protezione anche se privi di tesserino catture, purché accompagnati da un adulto in possesso del tesserino catture.
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Il tesserino segnacatture, debitamente compilato, deve essere consegnato entro il 01 marzo dell’anno successive al Concessionario, per la successiva elaborazione statistica dei dati relative alle catture e alle giornate di pesca. La rendicontazione relativa all’attività annuale di pesca nei tratti in oggetto dovrà essere trasmessa all’UO Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria entro il 30 aprile di ogni anno.
Articolo 3: Ulteriori prescrizioni della pesca nelle Zone A1, GR2, FM2
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Oltre a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 1/2023, l’esercizio della pesca sportiva nelle Zone A1, GR1, GR2, FM2 di cui all’articolo 1, è consentito esclusivamente con una sola canna nei seguenti modi:
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con la tecnica dello spinning: cucchiaino rotante o ondulante metallico o minnow muniti di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato. È vietato l’utilizzo di esche siliconiche.
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con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con massimo due mosche galleggianti, sommerse, ninfe, uno streamer, il tutto munito di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quali lo stesso sia stato preventivamente eliminato.
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Articolo 4: Ulteriori prescrizione della pesca nelle Zone A2, TA, TR, TI, L, B, C
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Oltre a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 1/2023, l’esercizio della pesca nelle Zone A2, TA, TR, TI, L, B, C di cui all’articolo 1, è consentito esclusivamente con le seguenti modalità, e precisamente con una sola canna da pesca, con o senza mulinello, munita di:
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un solo amo che deve terminare con una sola punta;
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un'esca artificiale, esca siliconica, cucchiaio rotante o ondulante metallico o minnow, muniti di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quali lo stesso sia stato preventivamente eliminato;
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una moschera con un massimo di tre ami senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato, esclusivamente a galla;
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una camolera con un massimo di due ami senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato;
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con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con massimo tre mosche galleggianti, sommerse o ninfe, uno streamer, il tutto munito di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.
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Articolo 5: Ulteriori prescrizione della pesca nella Zona GR1
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Oltre a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 1/2023, l’esercizio della pesca nella Zona GR1 rientrando tra le acque classificate salmonicole è vietata dall’ultima domenica di settembre sino alla prima domenica di marzo
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è consentito esclusivamente con una sola canna nei seguenti modi:
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con la tecnica dello spinning: cucchiaino rotante o ondulante metallico o minnow muniti di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato. È vietato l’utilizzo di esche siliconiche.
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con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con massimo due mosche galleggianti, sommerse, ninfe, uno streamer, il tutto munito di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quali lo stesso sia stato preventivamente eliminato.
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Articolo 6: Prescrizioni per la Zona FM1
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La pesca nella Zona FM1, Fonte delle Monache, è sempre vietata.
Articolo 7: Uso di esche e pasture
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L’esercizio della pesca è consentito con esche naturali ed artificiali, ad esclusione delle uova di pesce o loro imitazioni, del sangue e dei suoi derivati, nonché delle interiora degli animali, fatto salvo quanto sotto specificato.
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L’esercizio della pesca nelle Zone A1, GR1 GR2 e FM2 è consentito esclusivamente con esche artificiali con le modalità sopra stabilite.
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L’uso del bigattino, come esca, è consentita durante tutto l’anno, mentre risulta invece sempre vietato nelle Zone A1 GR1 GR2 e FM2.
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Sono vietati la detenzione e l'utilizzo, come esca, del pesce vivo o morto.
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Sono vietati altresì, sia l’introduzione nell’acqua di qualunque specie ittica adibita all’uso come esca, sia l’abbandono di rifiuti lungo le rive e nei corsi d’acqua.
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La pasturazione è consentita con il bigattino e con sfarinati, nelle sole Zone A2, TA, TR, TI, L, B, C secondo un quantitativo massimo per pescatore per giornata, rispettivamente di 0,5 kg (bigattini) e di 1 kg (peso secco delle farine animali e/o vegetali). I sopraccitati limiti di quantità di pastura, ad esclusione del bigattino, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre, per quanto riguarda la pastura bagnata pronta all’uso, il limite corrisponde al doppio di quello previsto per la pastura asciutta.
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Nelle Zone A1, GR1 GR2 e FM2 è vietata ogni forma di pasturazione.
Articolo 8: Periodi, orari di pesca e limitazioni del catturato
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La pesca in ciascuna delle Zone di cui all’articolo 1 è consentita in ogni periodo dell'anno con l’eccezione di quanto previsto ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
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Nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 dicembre è vietata la pesca nella Zona A1.
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Nel periodo compreso tra dall’ultima domenica di settembre sino alla prima domenica di marzo è vietata la pesca nella Zona GR1.
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Il trattenimento delle specie ittiche autoctone e parautoctone, oltre che della trota fario e del persico trota è sempre vietato. Le specie autoctone alloctone sono quelle indicate dalla Carta ittica regionale (Piano di Gestione, allegato G, pag. 2 e successive)
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La cattura delle specie autoctone deve essere effettuata con la massima cura per essere riammesse in libertà nel più breve tempo possibile. È fatto obbligo in tutti i casi di togliere l’amo con cura sfilandolo e, laddove, ciò non risulta possibile, di tagliare la lenza vicino all’amo rilasciando l’esemplare con la massima cura, senza toccarlo con le mani, e senza salparlo dall’acqua.
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È invece vietata la reimmissione in acqua delle specie ittiche alloctone catturate, ad esclusione di quelle di importanza sportiva (trota fario e persico trota).
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La Carta ittica regionale (Piano di Gestione, Allegato G, pag. 2 e successive) ha classificato le specie ittiche in “autoctone”, “parautoctone” e “alloctone” sulla base della loro origine in Veneto.
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La pesca in tutti i tratti in concessione è consentita da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto, mentre risulta sempre vietata di notte.